La Corte di Cassazione ha emesso una interessante sentenza in punto di sospensione condizionale della pena, affermando il principio di diritto per cui è possibile riconoscere la sospensione condizionale della pena per una seconda volta anche qualora la pena da infliggere superi i limiti indicati dall’art. 163 c.p., quando per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.

Con sentenza depositata il 9 novembre 2018 n. 51063, le Sezioni Unite hanno affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.

I giudici di legittimità hanno anche aggiunto, inoltre, che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.