Violenza di genere – Violenza domestica
Le nozioni di violenza di genere e di violenza domestica sono contenute nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del’11 maggio 2011 (ratificata dall’Italia con la legge 27/06/2013, n. 77).
Con la prima espressione si indicano tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica, a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.
Il fenomeno della violenza domestica è riferibile a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Tra i reati che più frequentemente vengono compiuti in tali contesti, si annoverano quello di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. e di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p.
Si tratta di fattispecie delittuose che devono essere affrontate con particolari cautele, soprattutto nei casi in cui sono coinvolti soggetti minorenni. In tali situazioni, il difensore spesso si trova a dover svolgere sia “attività di mediazione” all’interno di un nucleo familiare il cui equilibrio risulta gravemente compromesso, sia attività di raccordo con i Sevizi sociali. Pertanto, l’esperienza assume un ruolo fondamentale.
Con l’introduzione del delitto di “stalking”, il legislatore ha inteso reprimere comportamenti reiterati di tipo persecutorio.
In genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: pedinamenti, appostamenti, inseguimenti, raccolta di informazioni, intrusioni, tentativi di comunicazione e contatto di vario tipo, nonché minacce e violenze, non solo nei confronti della vittima, ma anche rispetto a familiari ed amici.
Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini, che gli atti dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Il reato di maltrattamenti nasce per la tutela della famiglia. L’evoluzione successiva ha poi ricompreso ambiti diversi, così dovendosi intendere inclusi nella portata applicativa della norma non solo figure di famiglia “di fatto”, ma anche ogni contesto di convivenza all’interno del quale maturino vincoli di solidarietà.
La condotta delittuosa si sostanzia in una serie di atti materiali, quali percosse, atti lesivi dell’integrità morale e della libertà (di disprezzo o umiliazione, ingiurie, minacce, tradimento), i quali siano finalizzati a provocare una “sistematica sopraffazione della vittima”.
La condotta, inoltre, deve avere il carattere dell’abitualità, ovvero gli episodi di vessazione devono occupare un certo lasso di tempo.
All’inizio della XVII legislatura il Parlamento è tornato ad apprestare tutele alle vittime dei reati commessi in ambito familiare, oltre che dei minori che vi assistono (c.d. “violenza assistita”), con la conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, finalizzato altresì a contrastare la violenza di genere. In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni:
- la modifica dell’art. 609-decies c.p., per cui si garantisce l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento e si assicura una tutela maggiore al minore vittima di delitti contro la libertà sessuale o contro la persona, prevedendo la segnalazione al Tribunale per i minorenni;
- la modifica dell’art. 612-bis c.p., relativo al delitto di atti persecutori, volta a consentire la remissione della querela esclusivamente in sede processuale (lo stalking è reato perseguibile d’ufficio solo se ricorrono alcune circostanze aggravanti);
- l’intervento sulle misure cautelari volto ad estendere l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; ad introdurre la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, nonché l’obbligo di informare la persona offesa di ogni modifica relativa alle suddette misure cautelari;
- la previsione dell’obbligo, in capo al pubblico ministero, di comunicare l’avviso della richiesta di archiviazione, nel caso di delitti di cui si stratta, a prescindere dalla preventiva richiesta in tal senso proveniente dalla persona offesa.
In tema di gratuito patrocinio, l’art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) stabilisce che la vittima di una serie di gravi delitti contro la persona, fra i quali il reato di stalking, “può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito” previsti dal medesimo Testo Unico.